Per l’esame delle materie e dei compiti di interesse comune delle Regioni e delle Province
autonome, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane (e delle Città metropolitane),
l’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-regioni.
Gli Enti locali e le Regioni in sede di Conferenza Unificata, tra l’altro, esprimono parere sui provvedimenti
inerenti la manovra finanziaria, sugli schemi di decreto legislativo, sui disegni di legge di interesse delle
Regioni e degli Enti locali, sanciscono intese e accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane ed acquisiscono le designazioni dei rappresentanti degli enti nei casi previsti dalla legge.
Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza Unificata sono svolte dalla
Segreteria della Conferenza Stato-regioni–città–autonomie locali e dalla Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
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